Conto Energia: tariffe incentivanti e premi
Il nuovo Decreto del Conto Energia prevede una serie di meccanismi di
incentivazione che rendono il fotovoltaico estremamente conveniente.
Il Conto energia, meccanismo di incentivazione per il
fotovoltaico, prevede 9 diverse tariffe incentivanti per
i kWh prodotti dall’impianto fotovoltaico e una serie di premi
aggiuntivi per chi risparmia energia elettrica e chi sostituisce, ad
esempio, superfici in eternit con moduli fotovoltaici.
Scopriamoli insieme.
Le tariffe incentivanti del Conto Energia
Il Conto Energia riconosce una tariffa
incentivante per ogni kWh prodotto da impianti fotovoltaici e
immesso nella rete elettrica locale, oltre alla possibilità di utilizzare
i kWh fotovoltaici (con conseguente risparmio sui consumi).
Le tariffe che incentivano i sistemi fotovoltaici,
previste dal Decreto Ministeriale 19.02.07,
variano in funzione della potenza dell'impianto e del grado di
integrazione e vengono erogate per 20 anni.
Le tariffe sopra riportate si riferiscono ad impianti entrati in
esercizio entro il 31/12/2008.
Dal 01/01/2009 al 31/12/2010 le tariffe saranno inferiori del 2%.
Ulteriore 5% sulle tariffe incentivanti
Il Decreto 19.02.2007 prevede un ulteriore 5% sulle tariffe
incentivanti per impianti non integrati (>3kWp)
quando:
- il soggetto responsabile acquisisce per l'impianto fotovoltaico il
titolo di AUTOPRODUTTORE,
in caso di autoconsumo di almeno il 70% dell’energia elettrica
prodotta
(Dlgs79/1999 che all’Art.2 comma 2)
- per impianti fotovoltaici integrati realizzati in sostituzione di coperture
in ETERNIT o comunque contenenti amianto.
Premio per l'uso efficiente dell'energia (fino a 20 KWp)
Il Conto Energia prevede inoltre dei premi aggiuntivi in casi
particolari, vediamoli in sintesi.
- Il premio, per gli impianti fino a 20 kW operanti in regime di
scambio sul posto, consiste in una maggiorazione della tariffa
riconosciuta, pari alla metà della percentuale di riduzione
dell’indice di prestazione energetica conseguita nell’unità
immobiliare alimentata dall’impianto (riduzione di almeno il 10%;
premio massimo pari al 30%).
- La realizzazione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di
almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto rinnova il
diritto al premio; resta valido il limite massimo complessivo del 30%.
- Il premio compete nella misura del 30% della tariffa base nel caso
di unità immobiliari o edifici completati successivamente
all’entrata in vigore del decreto, qualora conseguano un indice di
prestazione energetica dell’edificio inferiore di almeno il 50%
rispetto ai valori riportati nell’allegato C del Dlgs 192/2005.
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