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Guida del Gse a cessione del credito
Modalità e documenti per la stipula dell’accordo quadro.
La cessione dei crediti è ammessa esclusivamente per la totalità degli
stessi, a favore di un unico cessionario e sino ad eventuale revoca espressa.
L'atto di cessione dei crediti - che va sottoscritto sia dal cedente che dal
cessionario - deve:
- essere stipulato, a valle della sottoscrizione della prevista Convenzione,
per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi
dell’art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440;
- riportare il numero della Convenzione e la relativa data di
sottoscrizione;
- dare evidenza, nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona
giuridica, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cedente attestati
da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria
Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A., con data emissione non
anteriore a 90 giorni;
- essere notificato al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel
caso di cessioni dei crediti disposte in favore di istituti finanziari
sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante l’invio di lettera
raccomandata A. R. (vedi “Accordo Quadro”).
Un modello di atto di cessione dei crediti viene messo a disposizione su
questo sito.
Il GSE, con lettera raccomandata, comunica alle parti di aver ricevuto la
richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti,
anche formali, richiesti.
Le tariffe incentivanti vengono riconosciute al soggetto cessionario fino
alla revoca del contratto, da comunicarsi con lettera.
Un modello della lettera di revoca è disponibile su questo sito.
Tale revoca, che va sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario su carta
intestata del cessionario deve:
- richiamare il numero della Convenzione e la relativa data di
sottoscrizione;
- riportare le coordinate bancarie da utilizzare per l’aggiornamento della
domiciliazione dei pagamenti;
- dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cessionario,
attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della
Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. con data emissione
non anteriore a 90 giorni;
- essere notificata al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel
caso di cessioni disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori
dell’Accordo Quadro, mediante l’invio di lettera raccomandata A. R..
La revoca, come previsto nella Convenzione, produce effetti a partire dal
secondo mese successivo alla data di notifica.
Il GSE non può essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o
ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del cedente e/o cessionario.
Le stesse modalità devono ritenersi valide anche nel caso di mandato
all'incasso (revocabile/irrevocabile). Tuttavia il relativo atto di revoca deve
essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
Documenti da scaricare:
Atto
di cessione dei crediti
Notifica
revoca di cessione dei crediti
Atto
di mandato irrevocabile all’incasso
Notifica
revoca del mandato all’incasso
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